|
La ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici che consentono la detrazione fiscale del 36% o del 55% va calcolata sull’importo del pagamento al netto dell’Iva considerata forfettariamente del 20%. Questo il principale chiarimento fornito dalle Entrate con la circolare 28 luglio 2010 n. 40/E con cui si è precisato che eventuali violazioni nell’applicazione della norma non verranno sanzionate “in sede di prima applicazione della disposizione”. L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto, di prestazione d’opera, di fornitura con posa in opera o da altri accordi negoziali, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate. L’Iva al 10% si ha anche nei casi descritti alle voci 127 ter-decies e quater-decies, parte III, tabella A, allegata al Dpr 633/72. Le Entrate chiariscono anche il corretto trattamento dei bonifici in valuta. |